Cambio gomme: l’obbligo di circolare con pneumatici invernali
Dal 15 ottobre si è aperta ufficialmente la stagione invernale per il cambio gomme. Da questa data, infatti, in Valle d’Aosta e su molte tratte di montagna è obbligatorio circolare con pneumatici invernali. Per la maggior parte degli automobilisti, però, il D-Day per mettersi in regola è stato il 15 novembre. Da questa data infatti, sulle strade, ove previsto dal gestore della strada, vige l’obbligo di circolare con pneumatici invernali fino al 15 aprile 2021.
L’obbligo vale fuori dai centri abitati ma i comuni possono estenderlo anche all’interno dell’area urbana. Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it è scaricabile il depliant Inverno in Sicurezza edizione 20-21 che ha lo scopo di illustrare la normativa vigente e fugare i dubbi dell’automobilista di fronte a una quantità di informazioni talvolta parziali e imprecise.
Ovviamente anche per questo “cambio” devono essere rispettate le prescrizioni governative imposte dal nuovo DPCM del 3 novembre 2020, che introduce misure restrittive simili ai precedenti DPCM e Decreti in materia sino al 3 dicembre 2020.
Ma la domanda è una: POSSO ANDARE DAL GOMMISTA?
La possibilità di spostamento degli automobilisti per effettuare il cambio gomme è sempre consentita?
Gli spostamenti, secondo il sopra citato DPCM, sono da ridursi il più possibile e devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio. E se questo principio si applica alle zone d’Italia che non sono soggette ad ulteriori restrizioni (zone comunemente dette area “gialla”), cosa succede in quelle “arancione” (dove è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione) o “rosse” (dove è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di residenza, nonché all’interno dei medesimi territori)?
• I soggetti ubicati nelle cosiddette zone “rosse” potranno recarsi dal gommista se in grado di dimostrare solo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute (non si può invocare la necessità di usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune).
Appare evidente, allora, che il cambio stagionale estivo/invernale avviene ancora una volta in condizioni di lavoro ben diverse dalla normalità che purtroppo condizionano i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme e che le suddette condizioni di lavoro, soprattutto nelle aree a più alto rischio, non consentiranno di perfezionare il cambio gomme per tempo e pertanto le Associazioni di Categoria si sono fatte carico, così come nella primavera di quest’anno, per richiedere alle Autorità competenti una limitata, eccezionale, ma indispensabile proroga dei termini.
Ma, a quanto pare, nulla è cambiato e così da domenica scorsa, lungo alcune strade italiane, ogni auto dovrà viaggiare o con pneumatici invernali o con catene da neve a bordo, pena multe
- da un minimo di 39 a un massimo di 159 euro se circola all’interno di centri abitati,
- da un minimo di 80 a un massimo di 318 euro se circola al di fuori i centri abitati
e, in caso di recidiva ci sarà un aumento di 85 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente.
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